Decreto sostegni bis: arrivano altri bonus e nuovo reddito di emergenza

Sostegni bis: nuovo reddito emergenza e bonus, agevolazioni casa giovani; nuovi bonus precari, esenzioni acquisto casa e lavoro agile

Il decreto sostegni bis, pensato per dare ulteriori aiuti successivi al precedente decreto sostegni, è in fase di ultimazione. Il governo sta correggendo le ultime cose ma in linea generale la base del provvedimento è già pronta. Alcune iniziative sono state già confermate e sicuramente saranno presenti nel decreto. E’ stato confermata la proroga al reddito di emergenza, varato la prima volta un anno fa con il primo decreto ristori. Sarà, inoltre, rifinanziato per i Comuni il fondo di solidarietà che permetterà alle amministrazioni locali di sostenere le persone in difficoltà economica. Lo scorso anno, nel primo ciclo della pandemia, furono in gran parte utilizzati come buoni spesa per coloro che avevano perso il lavoro.

Decreto Sostegni bis, nuove agevolazioni

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, sono previste altre due mensilità, relative a giugno e luglio, per le quali bisognerà fare domanda entro il 30 giugno. La mensilità è la stessa per quanto riguarda l’importo. Prorogata la forma semplificata per attivare  lo smart working per i privati fino al 30 settembre. Altre indennità riguarderanno i lavoratori precari del settore del turismo e dello sport con altri 2400 euro una tantum. Per quanto riguarda i fondi ai Comuni per la solidarietà, si tratta di somme che i Comuni dovranno indirizzare per assistenza alimentare e per affitti e bollette domestiche. Infine, arrivano agevolazioni per gli under 35 che intendono acquistare la prima casa.

Gli atti d’acquisizione di case per uso abitativo, ad esclusione di quelle di  lusso e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione a favore di soggetti under 36 potranno ottenere le seguenti agevolazioni:

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  1.  Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale.
  2. Onorari notarili ridotti alla metà.
  3. Per gli atti soggetti ad IVA è attribuito agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta  che può essere usato in compensazione di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
  4. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

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