Smart working, c’è il rimborso della connessione

Smart working, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito rimborso spese del costo della connessione internet

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il quesito relativo al rimborso spese sul costo della connessione internet per coloro che hanno lavorato e lavorano ancora in smart workink, ossia da casa. Ecco la nota dell’Agenzia: In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 51.

Smart working e fisco: il chiarimento

Inoltre, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore con risoluzione del 7 dicembre 2007, n. 357/E, richiamata dall’istante, si è ritenuto che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa.

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In ragione di tali argomentazioni – prosegue l’Agenzia –  il documento di prassi da ultimo citato ha precisato che il rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici configura l’ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente e, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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L’Agenzia chiarisce che, inoltre, le somme corrisposte a titolo di rimborso per le spese telefoniche non sono soggette a tassazione. La questione aveva sollevato dei dubbi anche in merito al reddito da tassare. In sostanza, coloro che hanno ricevuto il rimborso delle spese per internet dovute allo smart working, non devono assoggettare quel rimborso alla parte del reddito che poi è soggetto a tassazione.

Foto dal web

 

 

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